lunedì 17 dicembre 2012

AMERICA IN ARMI, LA COSTITUZIONE E LA CORTE SUPREMA

“Dobbiamo cambiare” ha detto al Paese ieri sera il presidente Obama nel suo accorato intervento alla veglia per le vittime della strage di Newtown, in Connecticut. Non ha spiegato, per ora, quali iniziative intenda adottare; molti però sono propensi a credere che qualcosa si muoverà sul fronte del “gun control”, delle limitazioni alla libera circolazione delle armi da fuoco, attualmente (e tradizionalmente) molto blande negli Usa. Tuttavia, è bene tener presente che in questo ambito gli spazi di manovra sono angusti, non solo per ragioni prettamente politiche ma anche per ragioni giuridiche. Non solo per via del Secondo Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, approvato nel 1791, che stabilisce “ il diritto della popolazione a portare armi”: anche in ragione di due sentenze della Corte Suprema intervenute nel 2008 e nel 2009, che hanno sancito una interpretazione “forte” di quella norma.

Fino al 2008, infatti, la portata di quella antica norma costituzionale era molto controversa, ed in due luoghi era in vigore il divieto di girare armati: nel District of Columbia, ossia la enclave amministrativa costituita dalla capitale federale Washington e da alcuni suoi sobborghi, e nella città di Chicago. Il divieto di porto d’armi a Washington DC, in vigore dal 1975, è stato falcidiato nel giugno del 2008 dalla Corte Suprema con la sentenza «District of Columbia versus Heller», dando ragione a Dick Anthony Heller, una guardia giurata che viveva in un quartiere pericoloso della città e rivendicava il diritto di portarsi a casa la pistola per difesa personale, quando smontava dal lavoro. Il giudice Antohny Kennedy, in quella come in moltissime altre decisioni, fece da ago della bilancia: si aggregò ai quattro giudici conservatori, determinando una decisione per cinque voti contro quattro, scritta dal leader della fazione conservatrice della Corte Antonin Scalia che ha confermato, dopo 217 anni di dubbi e discussioni, l’interpretazione “pro armi” del Secondo Emendamento: il diritto a detenere armi è un diritto individuale garantito dalla Costituzione, al pari degli altri diritti fondamentali del cittadino americano, e pertanto la Costituzione “non permette divieti assoluti nel possesso di pistole a casa e nel loro uso per legittima difesa”. Ovviamente il diritto ad avere armi non è stato certo affermato come un diritto al quale non possano essere poste limitazioni: al contrario, la sentenza ha confermato la legittimità di restrizioni nella vendita di armi, ad esempio il divieto di venderle a pregiudicati o malati di mente, così come le limitazioni al porto d’armi in luoghi pubblici.

Da notare che Barack Obama, che all’epoca era ancora solo il candidato alla Casa Bianca, si guardò bene dal criticare quella sentenza come i suoi molti sostenitori di area liberal speravano, ed anzi a sorpresa espresse esplicitamente il suo plausoe si affrettò a garantire che se eletto presidente avrebbe “tutelato i diritti costituzionali dei proprietari di armi da fuoco, cacciatori e sportivi rispettosi della legge”.


Esattamente due anni dopo, nel giugno del 2010, la Corte Suprema, con lasentenza «McDonald versus Chicago» scritta dal giudice Samuel Alito che è considerato l’unico attuale membro della corte conservatore quanto Scalia, ed anche stavolta pronunciata con il voto dei quattro giudici conservatori più quello di Anthony Kennedy, ha fatto piazza pulita anche dell’altro divieto “assoluto” di tenere armi, quello in vigore nella città di Obama. Nel fare questo, la Corte ha esteso all’ambito delle legislazioni locali lo stesso principio che nel 2008 aveva sancito in riferimento alle normative federali; sempre ferma restando la legittimità di “ragionevoli limitazioni” alla vendita e al porto d’armi, quella sentenza ha però affermato l’illegittimità del divieto di detenzione domestica.
Come si vede, oggi il Congresso potrebbe approvare restrizioni relative, ad esempio il divieto di vendere ai privati determinati tipi di armi cosiddette “da assalto” come il fucile da guerra che pare sia stato impiegato dall’autore del massacro nella scuola elementare di Newtown; non potrebbe però vietare la vendita di armi leggere o da caccia, come le altre quattro armi da fuoco che la madre e vittima dell’assassino aveva in casa. Un mamma, pare, che di mestiere faceva la maestra, e che ogni tanto oltre che al parco giochi portava i figlioli al poligono di turo. Il problema rimane per molti versi culturale, prima che normativo.

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